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La normativa che in Italia disciplina la cosmesi e' sostanzialmente contenuta
nella Legge n. 731 del 1986, modificata dai Decreti Legislativi 10 settembre 1991, n. 300, n. 126 del 1997, e 15 febbraio 2005, n. 50, nel Decreto Ministeriale n. 328 del 1987 e nel Decreto Ministeriale del 26 agosto 2005.
La normativa recepisce ed attua la direttiva della Commissione europea sulla produzipne e vendita di cosmetici.
La Legge 11 ottobre 1986, n. 713. - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, enuncia all'art 1:
" 1. Ai fini della
presente legge si intendono per prodotti cosmetici le
sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali,
destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del
corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli,
unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti
e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o
prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne
l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o
mantenerli in buono stato. [1]
Dalla lettura di questo comma abbiamo quindi la definizione giuridica
di prodotto cosmetico e sopratutto dove gli stessi debbono essere destinati
ad essere applicati.
E' importante sottolineare come nella normativa italiana un prodotto definito come cosmetico non possa vantare proprietà terapeutiche.
Vale la pena di rilevare come la Legge abbia espressamente vietato
la sperimentazione sugli animali, e sopratutto abbia introdotto anche per
i cosmetici la data di scadenza.
[1] Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
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